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CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA

Assegno (3)

CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA

Cos'è la CAI e il Segmento CAPRI:

La CAI – Centrale d’allarme Interbancaria - è un sistema gestito dalla Banca d’Italia che monitora gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza fondi sufficienti.

Il segmento CAPRI è una parte della CAI che registra informazioni sugli assegni e i loro autori.
In tale archivio vanno segnalati sia gli assegni emessi privi di autorizzazione (a prescindere dall’esistenza di fondi sul conto) sia gli assegni emessi "senza provvista". Tale fattispecie si verifica quando, una volta presentato l’assegno per il pagamento entro il termine utile, sul conto corrente di chi lo ha emesso manchino le somme necessarie, anche solo per una parte dell'importo.

L'emissione di un assegno privo di provvista costituisce un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la "revoca di sistema" – iscrizione in Archivio CAI-CAPRI (L. n. 386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99).

Questo significa che per almeno sei mesi, il titolare del conto non potrà utilizzare gli assegni per effettuare pagamenti.

L’obiettivo della legge è fronteggiare i rischi che possono discendere da una gestione impropria degli assegni e da un uso non corretto dei medesimi ad opera dei titolai dei conti.

Tutte le banche partecipanti hanno accesso alle informazioni della CAI, quindi possono verificare la situazione di un cliente prima di accettare un assegno.

Altri Segmenti dell’Archivio CAI sono:

  • PASS: Contiene informazioni sugli assegni sottratti, smarriti, bloccati o non restituiti.
  • CARTER: Registra i nominativi revocati dall’uso delle carte di pagamento.
  • PROCAR: Gestisce le carte bloccate, sottratte o smarrite.
  • ASA: Contiene sanzioni amministrative.
  • ASP: Conserva informazioni sulle sanzioni penali.

Nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l'illecito si perfeziona all'atto della sua emissione e non è sanabile.

Nel caso di emissione di assegno senza provvista l'applicazione delle sanzioni e della revoca può essere evitata tramite un pagamento tardivo, ossia il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso. Oltre all'importo dovuto e non pagato l'emittente dovrà versare, a titolo di oneri accessori, una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali calcolati sull'importo dell'assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell'assegno e quella del pagamento tardivo e le spese relative al protesto.

La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo mediante consegna della quietanza del portatore con firma autenticata nelle forme di legge.

Alleghiamo modulistica utile.

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